martedì 5 febbraio 2013

Servizio Civile Nazionale

Ciao a tutti voi lettori! Come sapete, il Servizio Civile è un'occasione unica che si propone ai ragazzi dai 18 anni ai 28 compiuti di dedicarsi agli altri per un anno intero! Un anno di solidarietà e crescita personale che personalmente ho potuto provare!
Da pochi giorni ho concluso la mia esperienza presso l'associazione di cui avevo sposato il progetto, l'Avis, associazione che si occupa della promozione della cultura del dono del sangue, risorsa umana fondamentale e non riproducibile in laboratorio.
Sia l'Avis che gli altri enti accreditati all'albo degli enti del Servizio Civile Nazionale propongono ogni anno, finchè il SCN avrà a disposizione i fondi dallo stato, dei progetti a cui si può aderire inviando la domanda all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).
Chi diventa volontario in Servizio Civile può intervenire in diversi ambiti, riconducibili ai settori di: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.
E' un anno di formazione nonchè di solidarietà che i giovani, visti anche i tempi che corrono di grande incertezza economica finanziaria e politica, possono impiegare per dare slancio ai propri progetti personali e per arricchirsi, soprattuto in termini umani. Il trattamento economico che si ha è a titolo di rimborso spese. Soldi che comunque fanno comodo e permettono di mantenersi in minima parte se ci si sa regolare.
Un anno in Servizio Civile Nazionale, un anno che ti cambia la vita!

mercoledì 11 luglio 2012

Art. 17. Flessibilità nell’orario di lavoro.


1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 , per poter espletare attività
di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza».

Art. 16. Norme transitorie e finali.


1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro
una anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni.


1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 1
del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’art.
35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.


1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al
comma 2 dell’art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 sono valutate complessivamente in lire
1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onore si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato».

Art. 13. Limiti di applicabilità.


1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato.


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività
da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia ed all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della
presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi.
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.