1. Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per
fini di
solidarietà, e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di
registro.
2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per
fini
di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le
donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da
ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente ai fini suindicati.
3. All’art. 17 delle legge 29
dicembre 1990 n. 408 come modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1991 n.
102
dopo il comma 1-bis è aggiunto il
seguente:
«1-ter. Con i decreti
legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri
direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite
esclusivamente ai fini di
solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli
appositi
registri. A tal fine in deroga
alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità
delle predette erogazioni, ai
sensi degli art. 10, 65, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare
non superiore a lire due milioni
ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata
entro il limite del 2 per cento
degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da
attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia
documentato il loro totale
impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri
relativi al concetto
di marginalità di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il
Ministro per gli affari sociali.