mercoledì 11 luglio 2012

Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato.


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività
da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia ed all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della
presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi.
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

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