1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è
istituito
l’Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e
composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei
regioni,
da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle
organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività
da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in
Italia ed all’estero;
c) fornire ogni utile elemento
per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di
volontariato iscritte nei
registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l’applicazione di
metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza
per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza
della
presente legge;
f) pubblicare un rapporto
biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la
collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi.
h) pubblicare un bollettino
periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla
circolazione
delle notizie attinenti
l’attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza
triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano
tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi
e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per il
volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.
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