1. Gli enti di cui all’art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non
inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento
e dell’accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione
di fondi
speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e
da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a
quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all’art. 1
del citato decreto legislativo n.
356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del
presente
articolo una quota pari ad un
decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai
sensi dell’art.
35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione
delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro
del
tesoro, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
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