mercoledì 11 luglio 2012

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni.


1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 1
del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’art.
35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

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