1. I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 , per poter
espletare attività
di volontariato, hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’art. 3 della legge 29
marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito
del comune di
abituale dimora la loro opera
volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla
normativa in materia, di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di
turnazioni,
compatibilmente con l’organizzazione
dell’amministrazione di appartenenza».
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