mercoledì 11 luglio 2012

Art. 17. Flessibilità nell’orario di lavoro.


1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 , per poter espletare attività
di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza».

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