mercoledì 11 luglio 2012

Art. 3. Organizzazioni di volontariato


1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività
di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediate strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

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