1. È considerato organizzazione
di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l’attività
di cui all’art. 2, che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e
gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni possono
assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei
loro
fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti,
nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le
diverse forme giuridiche che l’organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
essere altresì
stabiliti l’obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro
autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o
specializzare l’attività da esse
svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le
attività di volontariato mediate strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell’ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
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