mercoledì 11 luglio 2012

Art. 7. Convenzioni


1. Lo Stato, le regioni , le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 6 che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Nessun commento:

Posta un commento