1. Lo Stato, le regioni , le
province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni
con le organizzazioni di
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 6 che
dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a
svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di
verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle
spese.
3. La copertura assicurativa di
cui all’art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a
carico dell’ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
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