1. Le organizzazioni di
volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato,
contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso
terzi.
2. Con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con
polizze anche
numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
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