mercoledì 11 luglio 2012

Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato


1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

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