mercoledì 11 luglio 2012

Art. 8. Agevolazioni fiscali


1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le
donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da
ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente ai fini suindicati.
3. All’art. 17 delle legge 29 dicembre 1990 n. 408 come modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1991 n. 102
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità
delle predette erogazioni, ai sensi degli art. 10, 65, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata
entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto
di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali.

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