mercoledì 11 luglio 2012

Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.


1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al
comma 2 dell’art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 sono valutate complessivamente in lire
1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onore si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato».

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