1. Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di
cui al
comma 2 dell’art. 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1,
lettera i),
dello stesso art. 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1991, all’uopo
utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni
di
volontariato».
3. Le minori entrate derivanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 sono valutate complessivamente in
lire
1 miliardo per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onore si fa fronte mediante utilizzazione
dello
stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario
1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato».
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