1. Alle organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri di cui all’art. 6, si applicano le
disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento
degli scopi statutari delle
organizzazioni.
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