mercoledì 11 luglio 2012

Art. 11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.


1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’art. 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni.

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