mercoledì 11 luglio 2012

Art. 5. Risorse economiche


1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.                                                                                    

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in
deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni, e con beneficio d’inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi,
dall’atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

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