1. Le organizzazioni di
volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di
enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi
internazionali;
e) donazioni e lasciti
testamentari;
f) rimborsi derivanti da
convenzioni;
g) entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all’art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in
deroga agli articoli 600 e 786
del codice civile, accettare donazioni, e con beneficio d’inventario, lasciti
testamentari,
destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi,
dall’atto costitutivo e dallo
statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono
intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti
si
applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro
forma giuridica i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti
ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
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