mercoledì 11 luglio 2012

Art. 13. Limiti di applicabilità.


1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

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