1. Ai fini della presente legge
per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed
esclusivamente per fini di
solidarietà.
2. L’attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto
rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro
rapporto di contenuto
patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
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