mercoledì 11 luglio 2012

Art. 2. Attività di volontariato


1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

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