1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’art. 6 si applicano le disposizioni di cui
all’art.
20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito
dall’art. 2 del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
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