mercoledì 11 luglio 2012

Art. 16. Norme transitorie e finali.


1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro
una anno dalla data della sua entrata in vigore.

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