1. Le regioni e le province
autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni
di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare
le
convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e
8.
3. Hanno diritto ad essere
iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all’art.
3 e che alleghino alla richiesta
copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le Regioni e le Provincie
autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine
di
verificare il permanere dei
requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte
delle organizzazioni
iscritte.
Le Regioni e le Provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le Province
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio
nazionale
per il volontariato, previsto
all’art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate
di cui all’art. 5, comma
1 con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti
Nessun commento:
Posta un commento