mercoledì 11 luglio 2012

Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.


1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni
di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e
8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’art.
3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le Regioni e le Provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le Regioni e le Provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto all’art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui all’art. 5, comma 1 con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti

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