1. Le leggi regionali e
provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di iniziativa
del
volontariato e favorirne lo
sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno
attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano
oggetto
dell’attività di volontariato,
all’interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le
provincie autonome;
b) le forme di partecipazione
consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 alla
programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che
danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione
delle
convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di
controllo, secondo quanto previsto dall’art. 6;
e) le condizioni e le forme di
finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei
volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6
ai corsi di
formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
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