mercoledì 11 luglio 2012

Art. 10 Norme regionali e delle Provincie autonome.


1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le
provincie autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

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