1. La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di
partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale
individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i
principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i
rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le
amministrazioni statali
e gli enti locali nei medesimi rapporti.
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