mercoledì 11 luglio 2012

Art. 1. Finalità e oggetto della legge


1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

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